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lunedì 10 settembre 2007

I NOSTRI AMMINISTRATORI NON CONOSCONO LA LEGGE ! ! !

Si riporta, come pubblicato su internet, l'estratto della Convenzione di Aarhus ratificata dal Presidente della Repubblica, legge 16 marzo 2001 n.108

Abstract. La Convenzione di Aarhus sancisce, a livello internazionale, il diritto all’informazione ambientale.
E’ stata stipulata da 39 paesi e dall’Unione Europea ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998. L’Italia l’ha ratificata con la legge 108 del 2001.

La Convenzione rafforza tale diritto, già sancito a livello comunitario (Direttive CE 90/313, 4/2003), ampliandone la portata e il campo di attuazione alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, che, insieme, ne costituiscono i pilastri.

Quest’ultimo aspetto sta a significare che ciascuno deve avere al possibilità di intervenire nei processi decisionali avendo poi la capacità processuale di agire per far valere il proprio diritto ad un ambiente sano. Per questo motivo, essa rappresenta oggi il principale strumento legislativo internazionale per dare attuazione a quella partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia ambientale che è uno degli elementi cardine della buona governance.

Per quanto riguarda l’informazione ambientale da diffondere (reporting), gli obblighi dei paesi aderenti riguardano principalmente i rapporti sullo stato dell’ambiente (da pubblicare periodicamente e che includano informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni ambientali), i testi di legge sull’ambiente o relativi all’ambiente, all’occorrenza, le politiche, i piani e i programmi sull’ambiente o relativi all’ambiente e gli accordi e “altre informazioni nella misura in cui la possibilità di ottenerle in questa forma faciliterebbe l’applicazione della legislazione nazionale il cui obiettivo è di dare effetto a questa Convenzione”.

La Convenzione insiste inoltre affinché vengano fornite, in una forma adeguata, informazioni sul modo in cui l’amministrazione, a tutti i livelli, esercita le funzioni pubbliche o fornisce i servizi pubblici relativi all’ambiente.

Un altro punto riguarda l’accessibilità, prescrivendo che le amministrazioni debbano assicurare che l’informazione ambientale, in particolare le relazioni sullo stato dell’ambiente, siano progressivamente rese disponibili. All’articolo 5 “Raccolta e divulgazione di informazioni sull’ambiente”, vengono definite le linee guida per la gestione dei dati ambientali, in particolare attraverso la promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie, come la creazione di banche dati elettroniche, facilmente accessibili al pubblico.

a cura di Silvana Mannone