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mercoledì 21 gennaio 2009

Diritto all'informazione ambientale. Decreto-Legge 19 agosto 2005, n.195

Gazzetta Ufficiale N. 239 del 13 Ottobre 2005


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n.195
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», corredato delle relative note.
(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

[...]
Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale
detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che
l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

[...]

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile
in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra
forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita'
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche'
le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le
attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui
al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui
al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui
ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali o eserciti responsabilita' amministrative sotto il
controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»:
l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica in
quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da
persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede
l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o
giuridiche.

Art. 3.
Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 e tenuto conto del
termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita'
pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione
ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla
data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla
stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della
richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il
predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita'
pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto
termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la
giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera
eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al
richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data
del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da
mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria
collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni
sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero
puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una
forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di
documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modi
richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma
o formato, a norma dell'art. 8, e facilmente accessibile per il
richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita'
pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto
dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il
termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta
stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica
indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove
possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al
procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di
prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per
raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia
normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta
in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile,
consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri
mezzi elettronici.

Art. 4.
Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al
reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica
istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie
dell'informazione ambientale detenuta
ovvero si avvale degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al
comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere
diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul
diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal
presente decreto.

Art. 5.
Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita'
pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso
l'autorita' pubblica, se conosce quale autorita' detiene
l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e
ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione
richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalita' di cui all'art. 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o
in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa
il richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in
modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico
all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione
dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la
richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi
informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2,
l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore del
richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione
richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei
citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in
parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o,
se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art.
3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.

[...]
Art. 6.
T a r i f f e
[...]


[...]
Art. 7.
Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il
diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di
cui all'art. 3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in
sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'art. 25,
commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo'
chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la
procedura stabilita all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241
del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla
commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato.

[...]
Art. 8.
Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica
rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai
fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove
disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e
delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale
progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente
accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce
nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma
2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi
internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o
locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui
alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a
livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti
autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto
ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento
al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a
norma dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione
ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione
ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a
sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da
altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al
pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per
l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le
autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di
protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia,
diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a
chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o
alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale
informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.

[...]
Art. 9.
Qualita' dell'informazione ambientale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario,
apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui
all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 207.

[...]
Art. 10.
Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il
30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi
automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle
richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una
relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del
presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui
al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una
relazione sulla attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla
Commissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e
resa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita'
atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.

[...]
«Art. 12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni
pubbliche).
[...]

Art. 11.
Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti
locali
[...]


Art. 12.
Norme finanziarie e abrogazioni
[...]


Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

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